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Dott. Aurelio PRAVATA' |
Spec. in Medicina del Lavoro |
Spec. in Anestesia e Rianimazione |
Id. Primario di Medicina |
già Resp.le U. O. |
tratto da "ANNUARIO SICILIANO DELLA SANITA' " pag. 31 e segg.
Appare doveroso, in questa breve e sintetica esposizione, ricordare in primis il prof. Bernardino Ramazzini, italiano, "considerato" il fondatore della Medicina del Lavoro.
Le prime leggi a tutela dei lavoratori, risalgono al "ventennio" (INAIL-
Negli anni '50 (D.P.R. 547/55) erano state emanate norme e regole corpose e dettanti linee guida e obblighi, al fine di garantire condizioni di lavoro che abbattessero il rischio malattia ed infortunio. Bisogna attendere il 1994 con il recepimento delle linee guida europee, affinché, la normativa di indirizzo si tramutasse in legge obbligativa [con relative sanzioni – (
1. "si impone" la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti [cioè coloro che svolgono attività specifiche che possano incidere sul "benessere psico-
2. è d'obbligo il relativo giudizio d'idoneità (capacità psico-
3. periodicità (semestrale, annuale, ecc...), al fine di stabilire lo "stato" soggettivo in rapporto al lavoro svolto (verifica continua).
Ma è nel 2008-
Occorre dire ...finalmente...!! basta ricordare come a tutt'oggi siano stati "bloccati" piloti d'aereo "perché alticci", a prova della persistente gravità del tema.
Altra norma rilevante del D.Lgs. 81/08 è la "partecipazione" del medico competente alla redazione del P.O.S. e del D.V.R. (vedi sito IV), cioè al documento di valutazione dei rischi, in modo che il medico "blocchi" modalità lavorative che per esperienza acquisita o scientifica, possono di già essere considerate lesive per l'operatore; ancor prima della "visita" il medico deve essere a conoscenza di ciò che il lavoratore farà, modalità-
Il momento visita inoltre, non deve essere a mio avviso, il momento "indagini strumentali", come spesso avviene, ma deve essere il momento della raccolta anamnestica ed obiettivizzazione attenta dello stato di salute secondo "antica prassi"; quindi, il protocollo sanitario (indagini previste per quel tipo di attività) (dovuto per legge), deve avere una elasticità applicativa proporzionale allo stato psicofisico del soggetto.
Diversamente la mera prescrizione a tappetto di indagini strumentali, sa tanto di "laurea breve in medicina del lavoro"; appare quindi prioritario il momento -
Sinteticamente va ricordato:
1) che l'obbligo di visita è anche in caso di periodo di malattia di 60 giorni (accertare) e rientro da infortunio (INAIL);
2) la visita può essere richiesta dal lavoratore e dal datore di lavoro;
3) le indagini da prescrivere devono essere attinenti e non a check-
4) il medico redige ed ha cura della cartella sanitaria, nel rispetto della privacy, escludendo il datore di lavoro ed altri da qualunque, anche minima, conoscenza delle eventuali patologie fisiche e psichiche del dipendente;
5) contro il giudizio del Medico Competente è previsto ricorso alla medicina del Lavoro (A.S.P.) territoriale (per Palermo, via M. Stabile n.1).
Si pone la domanda chi sono le figure soggette a sorveglianza sanitaria?
...sicuramente operai edile, metalmeccanici ecc.. (
Come si può migliorare la legge, che in verità dal 2008 è fondamentalmente progredita determinando una "sensibilità" positiva del Datore di lavoro?
Appare opportuno ricordare per quanto sopra, un mio articolo del 03/2009 ante 81/08
(vedi sito V), epoca di morti sul lavoro preoccupante, vi sono ribadite alcune osservazioni e concettualizzazioni che appaiono essenziali, al fine di ottimizzare l'insieme uomo lavoro -
Concludendo questa sintetica esposizione è doveroso ricordare i Prof. Fradà -